Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal
1° febbraio 2007 in caso d’incidente stradale consentirà ai danneggiati non responsabili,
in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
Non siete d’accordo sulla responsabilità? Se non siete d’accordo sulla dinamica dell’incidente, compila e firma ugualmente
il Modulo Blu, che varrà come denuncia di sinistro.
Cosa cambia in pratica?
Dal 1° febbraio 2007, dovrai presentare sia la denuncia che la richiesta di risarcimento
alla tua Compagnia che, una volta accertata la tua totale o parziale ragione,
ti risarcirà i danni.
Quando si applica il risarcimento diretto e come attivarlo
Se hai subito un sinistro consulta la sezione Emergenze / Assitenza
Quando non si applica il risarcimento diretto
Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
incidente accaduto all'estero
incidente con più di due veicoli
danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia
applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre
per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile
incidente tra un veicolo a motore ed uno ad altra propulsione (es. velocipede)
incidente che coinvolga ciclomotori o macchine agricole o operatrici non muniti
di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n. 153
incidente relativamente al quale non vi è stata collisione tra i due veicoli
coinvolti
danni a cose situate all'esterno del veicolo
danni a cose trasportate non appartenenti all'assicurato o al conducente
lesioni a pedoni e/o ad altre persone non trasportate
incidente che coinvolga veicoli immatricolati all'estero
incidente con veicolo non identificato o non assicurato
Come avviene il rimborso
Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia deve procedere al pagamento
entro i 15 giorni successivi.
Cosa viene risarcito?
i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo
tecnico, traino, ecc.)
le lesioni di lieve entità subite del conducente (fino al 9% di invalidità)
i danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente