PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso
della durata contrattuale la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari
designati dal Contraente, il capitale assicurato maturato alla data dell’evento,
che non può essere minore del capitale inizialmente investito rivalutato al 2%
annuo consolidato.
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: il contratto è a vita intera ed è quindi possibile
riscattarlo dal secondo anno. Se il riscatto avviene dal quinto anno la prestazione
riconosciuta è uguale al massimo tra il capitale assicurato rivalutato alla data
di richiesta di riscatto e il capitale assicurato rivalutato al tasso del 2% annuo
composto sino alla data di richiesta.